Statuto dell'Associazione Ville e Giardini di Puglia
CAPITOLO I
COSTITUZIONE AMBITO TERRITORIALE - DURATA SEDE - OGGETTO - FINALITÀ
Art. 1 - Costituzione, ambito territoriale e durata
È costituita fra i proprietari, i sostenitori e gli appassionati di giardini ubicati nella regione pugliese un’Associazione senza scopo di lucro, denominata “Associazione Ville e Giardini di Puglia”, di seguito denominata “Associazione”. L’Associazione, costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, ha durata illimitata, opera e svolge la propria attività prevalentemente nell’ambito della regione di competenza.
Art. 2 - Sede legale e sede amministrativa
La sede legale dell’Associazione è fissata in Lecce. La sede amministrativa e operativa è fissata ove indicato dal Consiglio direttivo. L’Associazione può istituire sedi operative e sezioni periferiche su proposta del Consiglio direttivo.
Art. 3 - Patrimonio oggetto di interesse
Il patrimonio oggetto d’interesse è costituito da parchi e giardini - siano essi di pertinenza di ville, masserie, castelli, dimore nobiliari e altre residenze, ubicati in ambito urbano o rurale - nonché da porzioni di paesaggio che presentino i connotati di un “giardino storico”. Sono oggetto di interesse anche altre tipologie di beni presenti nel territorio, purché storicizzate, quali: - piazze e viali alberati, passeggi urbani ed extraurbani; - giardini annessi a edifici pubblici o di uso pubblico; - luoghi commemorativi quali cimiteri, parchi e viali della Rimembranza, ecc.; - quartieri giardino, quartieri di edilizia pubblica con presenze vegetali; - alberi monumentali; - sistemazioni paesaggistiche e collezioni botaniche di particolare rilievo, anche di recente realizzazione; - aree archeologiche con una significativa presenza della componente vegetale.
Art. 4 - Scopi Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali
l’Associazione si prefigge di favorire iniziative di interesse degli Associati e, più in generale, la conoscenza e la valorizzazione su scala nazionale e internazionale del patrimonio architettonico, artistico, culturale, storico, paesaggistico e botanico delle ville e dei giardini pugliesi. In particolare, l’Associazione intende perseguire i seguenti scopi: - promuovere e sostenere ogni iniziativa volta allo studio, alla tutela, alla valorizzazione, alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale costituito dalle ville e dai giardini pugliesi; - costituire una rete di ville e giardini storici a livello regionale i cui proprietari, possessori o detentori cooperino e si prestino reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività; - contribuire alla salvaguardia e alla riqualificazione del contesto paesaggistico in cui tali complessi sorgono; supportare gli organismi statali, regionali, provinciali, comunali e gli altri soggetti pubblici e privati nell’attività di tutela di tale patrimonio.
Art. 5 - Attività Per i propri scopi e per il perseguimento di interessi a valenza collettiva
l’Associazione si propone di realizzare, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: - un censimento delle ville e dei giardini pugliesi; - la pubblicizzazione dei beni oggetto di interesse dell’Associazione mediante uno specifico portale o altri strumenti e tecnologie informatiche; - la diffusione di metodologie volte a ottimizzare la gestione delle ville e dei giardini pugliesi; - iniziative didattiche, educative e di studio, nonché manifestazioni di richiamo turistico e culturale, prevalentemente nei siti di proprietà degli Associati; l’utilizzo eventuale degli spazi oggetto di interesse, conseguente alle iniziative deliberate dall’Associazione, avverrà tramite apposite convenzioni da concordare con i singoli proprietari;forme di comunicazione rivolte a differenti fasce di pubblico, anche mediante la predisposizione e pubblicazione di cataloghi e altre forme promozionali; - di sensibilizzare gli Associati o gli enti pubblici e privati che ne facciano richiesta; ad avvalersi di servizi di consulenza tecnico-scientifica anche in occasione di lavori di restauro e manutenzione, nonché di attività di tutela di beni di cui all’art. 3, mediante specifiche convenzioni da stipularsi di volta in volta; - di prendere in concessione, uso, comodato e gestione di beni di interesse paesaggistico di proprietà degli Associati e non; - di partecipare a bandi o domande di finanziamento a valere su programmi regionali, nazionali e/o internazionali per il raggiungimento degli scopi associativi. In via non prevalente, e sempre per il raggiungimento degli scopi associativi, l’Associazione potrà anche promuovere: - l’organizzazione di viaggi, escursioni, campi di lavoro e di studio; - la gestione di attività ricreative; - iniziative di carattere editoriale. Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione potrà aderire ad organismi che abbiano le medesime finalità e promuovere accordi, iniziative o attivare collaborazioni con altre associazioni o fondazioni su argomenti di comune interesse.
Art. 6 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale è di durata pari ad un anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
CAPITOLO II
ASSOCIATI
Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati
L’adesione all’Associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all’art. 4 e collaborare per il loro perseguimento. Possono fare parte dell’Associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse. Tutti gli Associati corrispondono annualmente la quota associativa fissata dall’Assemblea; detta quota, se trattasi di nuovo socio ordinario, deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione di ammissione e vale per l’anno in cui l’ammissione stessa è stata deliberata, mentre, se trattasi di soci già iscritti, deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. La quota di iscrizione e gli altri eventuali versamenti effettuati dagli Associati sono a fondo perduto. L’adesione all’Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Gli Associati hanno uguali diritti e uguali doveri all’interno dell’Associazione, primo tra tutti il diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, e hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’Associazione a cui hanno aderito. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo. Gli obblighi e i diritti degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo. Non possono essere ammessi soci temporanei.
Art. 8 - Categorie di Associati
Il numero degli Associati è illimitato. Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie: Soci fondatori Sono tutti coloro che hanno dato vita all’Associazione e ne hanno sottoscritto lo Statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali; Soci ordinari Sono Associati ordinari coloro che, avendo compiuto la maggiore età, siano: a) proprietari - persone fisiche o giuridiche - o titolari di diritto reale o detentori di villa o giardino o parte di essi, che abbiano un reale ed effettivo valore storico, culturale, ambientale o paesaggistico, così come definito dall’art. 3 ed abbiano proposto domanda di ammissione, che sia stata accolta dal Consiglio Direttivo; b) soggetti diversi dai precedenti che, proposti da altro Associato ordinario, abbiano presentato domanda di ammissione, che sia stata accolta dal Consiglio direttivo. Soci aderenti Possono far parte dell’Associazione, in qualità di “Amici dell’Associazione Ville e Giardini di Puglia” tutte le persone interessate al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Gli Associati aderenti assistono e intervengono, senza diritto di voto, alle riunioni assembleari e sono invitati alle sedute pubbliche, alle conferenze e alle manifestazioni promosse dall’Associazione. Versano una quota associativa ridotta fissata dall’Assemblea per tale categoria di associati. Il Consiglio direttivo può prevedere l’istituzione di ulteriori categorie di associati, quali ad esempio sostenitori, scuole, etc., che versano una quota associativa fissata anch’essa dall’Assemblea.
Art. 9 - Ammissione all’Associazione
La richiesta di iscrizione per i Soci ordinari dovrà essere presentata al Consiglio direttivo, che decide, con la maggioranza assoluta e sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, sulle domande di ammissione. L’ammissione ha effetto a partire dalla data di deliberazione del Consiglio direttivo. La richiesta di iscrizione per i Soci aderenti non è soggetta alla deliberazione del Consiglio direttivo e pertanto può essere presentata liberamente.
Art. 10 - Perdita della qualifica di Associato
Gli Associati cessano di far parte dell’Associazione per i seguenti motivi: a) Decesso. Gli eredi dell’Associato defunto non hanno diritto al rimborso della quota associativa. b) Dimissioni volontarie. È consentita la possibilità da parte dell’Associato di recedere, a condizione che ne avvisi per iscritto, con lettera raccomandata, il Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno quindici giorni prima del termine dell’anno stesso; in caso contrario l’Associato sarà considerato tale anche per l’anno successivo con conseguente obbligo da parte dello stesso di versare la relativa quota associativa. c) Esclusione. Il Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, decide l’esclusione dell’Associato, previa formale contestazione degli addebiti da effettuarsi all’interessato con lettera raccomandata, per i seguenti gravi motivi: - danno morale o materiale all’Associazione; - violazione delle norme statutarie; - interdizione, inabilitazione o condanna dell’Associato per reati comuni in genere ad eccezione di quelli di natura colposa; - svolgimento di attività in contrasto con quelle dell’Associazione. L’esclusione comporta l’immediata cessazione del rapporto fra l’Associato e l’Associazione e va comunicata all’interessato. L’Associato escluso non ha diritto al rimborso della quota associativa. d) Decadenza. Il Consiglio direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l’Associato viene meno all’adempimento di un obbligo, oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L’Associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto.
CAPITOLO III
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
-
l'Assemblea dei Soci;
-
il Consiglio direttivo;
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il Presidente;
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il Vicepresidente;
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il Tesoriere; -
-
il Comitato tecnico-scientifico;
-
il Comitato d’onore;
-
l’Organo dei Revisori dei conti (qualora nominato dall’Assemblea dei Soci).
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12 - Composizione e convocazione dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli Associati, secondo quanto previsto all’art. 8, maggiori di età e in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione degli associati minorenni, ha diritto a un solo voto. Ogni Associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato. Ogni Associato non può essere portatore di più di due deleghe. L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto ovvero dell’intero Collegio dei Revisori. L’Assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli Associati mediante: - pubblicazione sul bollettino sociale, ove esistente, almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza; e/o - invio di lettera di convocazione o e-mail con allegato ordine del giorno; e/o - pubblicazione sul sito internet dell’Associazione. La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione. Non è possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’Assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste. L’Assemblea può essere convocata, anche fuori dalla sede sociale, in ambiente adeguato purché nell’ambito della regione.
Art. 13 - Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea ordinaria dei Soci delibera in merito a: - approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell’esercizio successivo; - ammontare della quota sociale, valida per l’anno successivo, così come proposta dal Consiglio direttivo; - approvazione del bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione illustrativa dell’attività svolta, e del bilancio di previsione, ove previsto; - nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto; - istituzione di eventuali sedi secondarie, operative e sezioni; - approvazione di eventuali regolamenti dell’Associazione; - ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea straordinaria. L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito a: - modifiche statutarie; - incorporazione, fusione o scissione dell’Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano; - scioglimento dell’Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.
Art. 14 - Svolgimento dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente, su proposta del Consigliere presente più anziano per età. Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario da lui nominato, che redige il verbale. Al Presidente dell’Assemblea spetta la verifica per l’ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la conduzione dei lavori dell’Assemblea. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; è a scrutinio segreto l’elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
Art. 15 - Costituzione dell’Assemblea dei Soci e validità delle deliberazioni
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione se prese con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16 - Composizione e convocazione del Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di quattro o sei membri eletti dall’Assemblea dei Soci, oltre il Presidente del Comitato tecnico-scientifico che ne fa parte con diritto di voto. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza facoltà di voto, i componenti dell’Organo dei Revisori dei conti. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo, salvo eventuali rimborsi per le spese preventivamente approvate, effettivamente sostenute e documentate. Il Consiglio direttivo può designare, tra i suoi membri, dei rappresentanti dell’Associazione in altre associazioni, fondazioni o istituzioni che operino nel medesimo ambito di attività. L’esercizio di tale rappresentanza è disciplinato nel mandato specificamente conferito dal Consiglio direttivo stesso. In caso di decesso, dimissioni, decadenza od esclusione di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede, nella sua prima riunione, alla sua sostituzione, utilizzando la stessa graduatoria di votazione espressa dall’Assemblea dei Soci. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha eletti. Nel caso in cui non fosse possibile così ripristinare l’integrità del Consiglio direttivo, è fatto obbligo, entro sei mesi, di indire nuove elezioni per integrare il numero dei Consiglieri. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica. È facoltà del Consiglio direttivo provvedere alla dichiarazione di decadenza e alla sostituzione del Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni consiliari ovvero venga a svolgere attività in contrasto e/o concorrenza con le finalità dell’Associazione. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti, e comunque almeno quattro volte l’anno, per deliberare in ordine alle sue attribuzioni, come definite dal successivo art. 17. Il Consiglio direttivo è convocato per mezzo di avviso scritto personale da inviarsi agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione anche mediante telegramma, fax o posta elettronica, o nei casi di urgenza, da inviarsi almeno due giorni prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e argomenti da trattare. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché nell’ambito della regione.
Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio direttivo delibera in merito a:
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convocazione dell’Assemblea dei Soci, che sarà eseguita da parte del Presidente;
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approvazione del programma annuale delle attività dell’Associazione elaborato dal Comitato tecnico-scientifico;
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proposta all’Assemblea dei Soci dell’entità della quota associativa da essi annualmente dovuta ed occorrente al funzionamento dell’Associazione; - domande di ammissione a Socio ordinario, sentito il parere del Comitato tecnicoscientifico;
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proposta all’Assemblea dei Soci sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di attività volte al perseguimento degli scopi istituzionali;
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predisposizione di eventuali regolamenti e norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, i quali devono essere approvati dall’Assemblea dei Soci;
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sottoscrizione di accordi e convenzioni inerenti la realizzazione degli scopi dell’Associazione; - accettazione delle erogazioni, dei contributi e dei lasciti;
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determinazione dell’impiego dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;
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affidamento, agli Associati o a terzi, di incarichi specifici, con la determinazione dei relativi compiti e dei rimborsi spese e/o compensi; - assunzione di eventuali dipendenti e determinazione della relativa retribuzione;
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proposta all’Assemblea dei Soci, dopo appropriata disamina, di segnalazioni, mozioni formulate da Associati e modifiche dello Statuto;
ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza del Consiglio direttivo. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso. Le modalità di funzionamento del Consiglio direttivo, laddove non disposte dallo Statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio direttivo designa tra i propri componenti, a votazione segreta:
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il Presidente;
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il Vicepresidente;
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il Tesoriere.
Art. 18 - Svolgimento, costituzione e validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi presiede il più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri. Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente. Per le delibere attinenti alle materie espressamente indicate nel presente Statuto o nel Regolamento interno, il Consiglio direttivo può prevedere votazioni segrete. Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto un verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario (se nominato), conservato in apposito raccoglitore e approvato dal Consiglio direttivo nella riunione successiva.
Art. 19 - Il Presidente del Consiglio direttivo
Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo e ne cura l’esecuzione dei deliberati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente, oppure dal consigliere più anziano.
Art. 20 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della contabilità e dell’amministrazione. Predispone il rendiconto annuale e redige aggiornamenti finanziari periodici quando siano richiesti dal Consiglio direttivo; è preposto ai pagamenti e alla riscossione delle entrate, oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà a mezzo sportello bancario (a fronte di anticipazioni per spese sostenute e preventivamente autorizzate), mediante bonifici o assegni di conto corrente bancario debitamente firmati dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio direttivo per eventuali pagamenti urgenti e di modesta entità.
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Art. 21 - Composizione e attribuzioni del Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato tecnico-scientifico è composto da tre o cinque membri scelti dal Consiglio direttivo nell’ambito degli Associati o di esperti esterni all’Associazione, che possano esprimere competenze specifiche sulle tematiche di interesse della stessa. Il Comitato nomina un suo Presidente che lo rappresenta nelle riunioni del Consiglio direttivo con diritto di voto. Il Comitato in particolare: - predispone, sulla base degli indirizzi generali dell’Assemblea dei Soci, il programma annuale inerente le iniziative tecnico-scientifiche e culturali, lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze nel settore di interesse dell’Associazione, che dovrà essere esaminato, per l’approvazione, dal Consiglio direttivo; - esprime parere motivato in merito all’ammissione di nuovi Soci ordinari; - esprime parere preventivo sulla sottoscrizione di accordi e convenzioni inerenti la realizzazione degli scopi dell’Associazione per quanto di specifica competenza; - esprime parere ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo richieda espressamente; - decide su delega del Consiglio direttivo per singoli atti o categorie di atti; - redige, al termine di ciascun esercizio, una relazione sui risultati raggiunti in corrispondenza con le attività programmate da sottoporre ad approvazione del Consiglio direttivo. Per tali scopi elaborerà delle regole per il proprio funzionamento, si riunirà e individuerà le priorità e le azioni, oltre che gli interlocutori istituzionali (e non) per dare corpo ai propri orientamenti. Per la validità delle adunanze e l’adozione delle delibere del Comitato tecnico-scientifico si applicano le disposizioni del precedente art. 18.
COMITATO D’ONORE
Art. 22 - Composizione e attribuzioni del Comitato d’onore
È prevista la costituzione di un Comitato d’onore, composto da persone fisiche, da rappresentanti di enti non aventi scopo di lucro, istituzioni di ricerca e di didattica ed organi di tutela e da rappresentanti di altre associazioni che, senza che questo comporti il versamento di una quota annuale, vengono proposti dagli Associati al Consiglio direttivo e da questo nominati. Tali enti e associazioni vengono individuati tra quelli che si occupano di temi connessi con la conservazione e la valorizzazione del patrimonio di cui all’art. 3 e, per posizione di carattere istituzionale e culturale, possiedono i requisiti necessari a dare un contributo di prestigio e di esperienza per il perseguimento degli scopi dell’Associazione. Il Comitato e i suoi membri vengono consultati dal Consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e potranno essi stessi proporre iniziative ritenute idonee per il raggiungimento degli scopi della Associazione.
ORGANO DEI REVISORI DEI CONTI (QUALORA NOMINATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI)
Art. 23 - L’Organo dei Revisori dei conti. Composizione e attribuzioni
La revisione contabile dell’Associazione è svolta dall’organo dei Revisori dei conti, costituito da uno a tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra persone individuate a norma di legge. L’organo dei Revisori dei conti dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione di accompagnamento ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. I membri dell’organo dei Revisori dei conti restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
CAPITOLO IV
PATRIMONIO ED ENTRATE
Art. 24 - Fondo di costituzione e patrimonio sociale
Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che i Soci fondatori fanno in sede di costituzione dell’Associazione. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: - dai beni mobili e immobili che, a qualunque titolo, divengano di proprietà dell’Associazione; - dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo, destini a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio o ad eventuali fondi di riserva ordinaria e/o straordinaria costituiti con le eccedenze del bilancio; - da erogazioni, donazioni, legati, lasciti da parte di Associati o terzi in genere. L’inventario del patrimonio sociale deve essere redatto e tenuto secondo le norme vigenti in materia.
Art. 25 - Proventi dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono rappresentate: - dal ricavato delle quote sociali e delle eventuali somme aggiuntive, da determinarsi annualmente da parte dell’Assemblea, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti agli Associati o a particolari categorie tra questi identificate; - dalle rendite e dai redditi patrimoniali dei beni della stessa; - da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, Associazioni e Associati; - dalle erogazioni e dagli eventuali contributi di soggetti pubblici o privati; - dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o eventi a loro equiparati o dalla partecipazione dell’Associazione ai medesimi; - dall’organizzazione di attività sociali e di raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; - dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione; - da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale. Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell’Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell’Associazione. Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge. In caso di svolgimento di attività commerciale dovrà essere tenuta dall’Associazione un’apposita contabilità separata. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Il bilancio deve restare depositato presso la sede amministrativa dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione - 10 - di tutti gli Associati.
Art. 26 - Prestazioni degli Associati
Gli Associati possono prestare la propria opera all’interno dell’Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale. Spetta al Consiglio direttivo stabilire l’eventuale remunerazione dell’opera prestata dagli Associati.
Art. 27 - Libri dell’Associazione
L’Associazione tiene i libri sociali e contabili così come prescritti per legge, a cura dei singoli organi preposti.
CAPITOLO V
ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 28 - Ipotesi di scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, comunque sempre con le maggioranze previste dall’art. 15, mentre il liquidatore è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione devolverà il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 29 - Modifiche statutarie e regolamenti
Le modifiche al presente Statuto devono essere elaborate da una Commissione appositamente nominata dal Consiglio direttivo e proposte per l’approvazione in via preliminare allo stesso Consiglio, che potrà in tale sede deliberare ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a maggioranza dei presenti. Lo Statuto modificato così come deliberato dal Consiglio direttivo sarà sottoposto per l’approvazione finale all’Assemblea straordinaria dei Soci che dovrà deliberare con le maggioranze di cui all’art. 15. Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, l’Assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.
Art. 30 - Disposizioni finali e norma transitoria
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina del C.C. in materia di associazioni e ad ogni specifica norma di legge emanata o emananda in materia. Quanto previsto dal presente Statuto ha validità a decorrere dalla data della sua approvazione definitiva.